Art. 3.
(Disciplina pensionistica).

      1. Dopo l'articolo 6 della legge 31 ottobre 1965, n. 1261, è inserito il seguente:

      «Art. 6-bis. - 1. I lavoratori eletti membri del Parlamento nazionale, qualora

 

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collocati in aspettativa non retribuita, possono richiedere che i periodi di aspettativa siano considerati utili ai fini del riconoscimento del diritto e della determinazione della misura della pensione a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti o delle forme sostitutive, esclusive ed esonerative della medesima, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 564, e successive modificazioni. In tale caso l'amministrazione della Camera di appartenenza provvede al versamento, a favore delle competenti gestioni previdenziali, dei contributi previdenziali in sostituzione del datore di lavoro.
      2. I membri del Parlamento nazionale, per il periodo del mandato parlamentare durante il quale non risultino iscritti ad alcuna gestione previdenziale obbligatoria né come lavoratori dipendenti né come lavoratori autonomi, possono richiedere che tale periodo, che può ricoprire anche l'intero mandato parlamentare, sia considerato utile ai fini del diritto e della determinazione della misura della pensione a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti o delle forme sostitutive, esclusive ed esonerative della medesima, purché gli stessi, anteriormente a tale periodo, possano già far valere periodi di iscrizione alle citate forme assicurative. In tale caso l'amministrazione della Camera di appartenenza provvede al versamento, a favore delle competenti gestioni previdenziali, dei contributi previdenziali in sostituzione rispettivamente del datore di lavoro e del lavoratore autonomo.
      3. I membri del Parlamento nazionale che al momento in cui inizia il mandato parlamentare non risultino iscritti ad alcuna gestione previdenziale obbligatoria né come lavoratori dipendenti né come lavoratori autonomi e che, anteriormente a tale momento, non possano far valere periodi di iscrizione all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti o alle forme sostitutive, esclusive ed esonerative della medesima, possono richiedere che il periodo corrispondente
 

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all'esercizio del mandato sia considerato utile ai fini della corresponsione di un trattamento pensionistico per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti a carico della gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335. In tal caso l'amministrazione della Camera di appartenenza provvede a versare alla gestione separata di cui al citato articolo 2, comma 26, della legge n. 335 del 1995, i relativi contributi previdenziali, calcolati su una retribuzione figurativa rispondente all'indennità spettante ai membri del Parlamento di cui all'articolo 1 della presente legge.
      4. I membri del Parlamento nazionale non hanno diritto ad alcun vitalizio né ad alcuna forma di trattamento pensionistico aggiuntivi rispetto a quella prevista dal presente articolo.
      5. Ai membri del Parlamento nazionale non si applica l'articolo 38 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni. I medesimi pertanto non sono tenuti a corrispondere all'amministrazione della Camera di appartenenza l'equivalente dei contributi pensionistici, nella misura prevista dalla legislazione vigente, per la quota a carico del lavoratore».

      2. La disciplina di cui all'articolo 6-bis della legge 31 ottobre 1965, n. 1261, introdotto dal comma 1 del presente articolo, si applica ai membri del Parlamento nazionale eletti successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge.